Integrazione e modifica dei dati delle autorizzazioni
I soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti al momento dell’iscrizione inseriscono nella sezione anagrafica del RENTRI le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione competente ovvero alle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n.152 del 2006 indicando gli estremi dei relativi provvedimenti.
Il RENTRI acquisisce, mediante interoperabilità con l’elenco nazionale delle autorizzazioni e comunicazioni, contenuto nel Catasto dei rifiuti e con il Registro delle autorizzazioni di trattamento dei rifiuti (REcer), le informazioni presenti relative a: numero, tipologia, ente competente, data di rilascio e di scadenza, attività autorizzate, fonte dei dati riportati.
L'utente può integrare o aggiornare i dati proposti: in questo caso il rappresentante dell’impresa sottoscrive, con strumenti di autenticazione digitale, apposita dichiarazione con la quale dichiara di essere consapevole delle disposizioni di cui all’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Ogni variazione rispetto a quanto trasmesso deve essere comunicata al RENTRI entro trenta giorni con una pratica di variazione.
Le Sezioni Regionali e provinciali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali effettueranno, sulle dichiarazioni fornite dai soggetti già iscritti al RENTRI, controlli campionari di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000 tramite richiesta all’amministrazione certificante.