Home     Dettaglio FAQ


    Adempimenti per i produttori non rientranti in organizzazione di ente o impresa

Scheda inserita in data 12/1/2026 a seguito dell’entrata in vigore della Legge 199 del 30/12/2025  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025.

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti, anche se producono rifiuti pericolosi secondo quanto disposto dal comma 3 bis dell’art. 188-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dalla Legge  199 del 30/12/2025  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 se adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006.

Sono compresi in questa categoria, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, i professionisti medici, dentisti e veterinari (se non organizzati in strutture di impresa).

L’art. 190 comma 6 stabilisce che tali soggetti possono adempiere all'obbligo di tenuta del registro con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193 o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183;

I soggetti di cui sopra, quando emettono il FIR, devono provvedere alla registrazione all’area riservata “Produttori non iscritti”, vidimare digitalmente il FIR cartaceo, anche nel caso di rifiuti pericolosi, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente.

Non devono trasmettere i dati del FIR al RENTRI neanche nel caso di rifiuti pericolosi.


[data aggiornamento: 19.05.2026]


Ti è stata utile questa informazione?