Adempimenti per i soggetti che svolgono attività di servizi alla persona
Scheda inserita in data 12/1/2026 a seguito dell’entrata in vigore della Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025
I soggetti che svolgono attività che ricadono nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01(Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing) riportati al comma 6 art. 190 del D. Lgs. 152/2006 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI[MB1] come produttori iniziali di rifiuti, anche se producono rifiuti pericolosi, compresi quelli con codice EER 180103*, secondo quanto disposto dal comma 3 bis dell’art. 188-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dalla Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025, se adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006 .
L’art. 190 comma 6 stabilisce che tali soggetti possono adempiere all'obbligo di tenuta del registro con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193 o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183;
I soggetti di cui sopra, quando emettono il FIR, devono provvedere alla registrazione all’area riservata “Produttori non iscritti”, vidimare digitalmente il FIR cartaceo, anche nel caso di rifiuti pericolosi, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente.
Non devono trasmettere i dati del FIR al RENTRI neanche nel caso di rifiuti pericolosi.
I soggetti di cui sopra che utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (come, ad esempio, nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) non devono trasmettere i dati al RENTRI.