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    Trasmissione dei dati del FIR digitale (xFIR) al RENTRI

I produttori/detentori, i trasportatori e i destinatari iscritti al RENTRI devono trasmetterei dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI.

 La trasmissione può essere effettuata mediante:

  • interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI;
  • servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

La trasmissione dei dati da parte del destinatario è obbligatoria in tutti i casi di:

  • accettazione
  • respingimento (parziale o totale) del rifiuto

La trasmissione dei dati al RENTRI può essere effettuata dal produttore/detentore oppure, per suo conto:

  • dal soggetto delegato;
  • o dal trasportatore (a cui il produttore ha chiesto la vidimazione e la compilazione del FIR).

Nel caso di trasporto dei propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati procede il produttore iniziale.

La trasmissione dei dati al RENTRI va effettuata nel rispetto delle diverse tempistiche previste per l’annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico.

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